Art. 2.
(Dichiarazione dell'unione di fatto).

      1. Ai fini del riconoscimento dei diritti e delle facoltà ad essi spettanti nonché dell'assunzione delle rispettive responsabilità, i componenti dell'unione di fatto presentano una dichiarazione congiunta in forma scritta all'anagrafe del comune dove uno dei due ha la residenza o dove essi intendono stabilire la loro residenza comune, ai sensi degli articoli 4, 13, comma 1, lettera b), 21 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
      2. Non possono presentare la dichiarazione di cui al comma 1:

          a) coloro che sono vincolati da precedente matrimonio o da una precedente unione di fatto;

 

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          b) le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona alla quale l'altra era legata in unione di fatto;

          c) le persone delle quali l'una è stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare per i reati di cui alla lettera b);

          d) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, entro il primo grado, legittimi o naturali;

          e) gli affini in linea retta, entro il secondo grado;

          f) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

          g) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;

          h) i soggetti legati da rapporti di tutela, curatela e amministrazione di sostegno;

          i) i soggetti legati da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente la convivenza.

      3. I divieti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 si applicano anche all'affiliazione.
      4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro delle politiche per la famiglia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 9.